Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023 (scad. 20 marzo 2022).

Guardia di finanza

1. E’ indetto, per l’anno accademico 2022/2023, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di millecentosettantacinque allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.

2. I posti disponibili sono cosi’ ripartiti:

a) millecentotrentatre’ sono destinati al contingente ordinario di cui: 1) quattordici sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; b) quarantadue sono destinati al contingente di mare di cui: 1) sette per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC); 2) trentacinque per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).

3. Dei trentacinque posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione «tecnico di macchine», otto sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita’ di cui all’art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita’ di punteggio, a quelli di grado piu’ elevato. A parita’ di grado, e’ prevalente l’anzianita’ di servizio e, a parita’ della stessa, la maggiore eta’.

4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione.

5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e’ ammessa per piu’ di due volte.

6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.

7. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale; b) prova scritta di cultura generale; c) prova di efficienza fisica; d) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica; e) accertamento dell’idoneita’ attitudinale; f) prova orale; g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera; h) valutazione dei titoli.

8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili anche connesse all’eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la facolta’ di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorita’ di Governo.

Fonte: GazzettaUfficiale.it

 

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